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:: INFO & NORMATIVA > UNIFICAZIONE LICENZE RADIOAMATORE

Modifiche all'allegato 26 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, concernente l'adeguamento della normativa tecnica relativa all'esercizio della attività radioamatoriale. (G.U. n. 196 del 24-8-2005)

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI


 Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176;
 Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 27 dicembre 2004;
Visto  il  decreto  legislativo  1° agosto  2003,  n.  259, recante «Codice  delle  comunicazioni elettroniche», in particolare il titolo III, capo VII;
Visto l'allegato 26 al suddetto decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259,  concernente  «Adeguamento  della normativa tecnica relativa all'esercizio dell'attività radioamatoriale»;
Visto,   altresì,   l'art.   163   del   menzionato  codice  delle comunicazioni elettroniche; Visto  l'art.  25, sezione I, paragrafo 25.5, del regolamento delle radiocomunicazioni  che  conferisce  la facoltà alle amministrazioni degli  Stati  contraenti  di mantenere o meno l'obbligatorietà della capacità in  recetrasmissione  del  codice  Morse per gli aspiranti radioamatori;
Vista  la  raccomandazione  CEPT  61-02,  adottata  dalla CEPT il 6 febbraio  2004,  in  occasione  della  riunione del GCC/WGRA tenuta a Vilnius,  che  recepisce  il  disposto  dell'art. 25, paragrafo 25.5, menzionato nell'alinea precedente;
Considerato   che,  allo  scopo  di  facilitare  l'espletamento  di comunicazioni  radioamatoriali,  sia opportuno aderire alla anzidetta raccomandazione    CEPT    TR    61-02   nel   senso   di   eliminare l'obbligatorietà della capacità nelle trasmissioni radio del codice Morse;
Visto   l'art.   220,   comma  2,  lettera  a),  del  codice  delle comunicazioni   elettroniche   che   conferisce  al  Ministero  delle comunicazioni il potere di apportare, con proprio decreto, modifiche, fra l'altro, all'allegato 26 dianzi citato;

Decreta:

 Art. 1. Patente


1.  E'  recepita  la  raccomandazione  CEPT  TR  61-02 citata nelle premesse.
2.  Le patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A e B di cui allegato 26 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante   il   «Codice   delle  comunicazioni  elettroniche»  vengono unificate nell'unica patente di classe A.

ART. 2  Esami
In conformità di quanto previsto dalla raccomandazione CEPT TR 61-02 gli esami per il conseguimento della patente di classe A consistono in una prova scritta sugli argomenti indicati nella prima parte del programma di cui al sub allegato D dell'allegato 26 al codice, da eseguirsi mediante quiz a risposta multipla.

ART. 3  Nominativo
Dall'entrata in vigore del presente decreto i radiomaoatori in possesso delle autorizzazioni generali di classe A e B di cui all'allegato 26 al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 conservano i rispettivi nominativi fatta salva la possibilità per i titolari della autorizzazioni di classe B di chiedere al competente organo centrale del Ministero delle comunicazioni il cambio del nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

 

 


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